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La Commissione interviene per garantire il recepimento completo e tempestivo delle direttive dell’UE

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La Commissione invierà una lettera di costituzione in mora agli Stati membri che non hanno notificato le misure nazionali di recepimento di determinate direttive il cui termine di recepimento è scaduto di recente. Tale azione rientra nel quadro di una politica standard della Commissione volta a dare un seguito sistematico a questo tipo di casi.

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Questo pacchetto specifico riguarda 26 Stati membri i quali non hanno ancora notificato misure di recepimento completo per 11 direttive dell’UE nei settori della giustizia, del mercato interno e delle PMI, della fiscalità e delle dogane, della sanità, del clima, degli affari interni e dei servizi finanziari. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e per completare il recepimento delle direttive. In caso contrario la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.

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Apparecchiature radio: direttiva sul caricabatteria standardizzato.

La direttiva (UE) 2022/2380 relativa al caricabatterie standardizzato, modifica la direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, armonizzando le soluzioni di ricarica per i dispositivi elettronici immessi sul mercato dell’UE, e garantisce l’interoperabilità grazie all’introduzione di caricabatterie di tipo C (porta di ricarica comune). La direttiva prevede inoltre che la vendita dei caricabatterie sia separata dalla vendita di dispositivi elettronici e che i consumatori siano informati in merito alle prestazioni di ricarica. Inoltre apre la strada a soluzioni di ricarica senza fili armonizzate. Sarà applicabile a decorrere dal 28 dicembre 2024 ai dispositivi portatili quali telefoni, tablet e telecamere e a decorrere dal 28 aprile 2026 ai computer portatili. Belgio, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Finlandia non hanno notificato le loro misure nazionali di recepimento della direttiva sul caricabatteria standardizzato entro il termine del 28 dicembre 2023.

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Direttiva relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti: garantire la trasparenza contrattuale e la protezione dei consumatori

La direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (direttiva sui crediti deteriorati) crea un mercato secondario funzionante per i crediti deteriorati, stabilendo norme per l’autorizzazione e la vigilanza degli acquirenti di crediti e dei gestori di crediti e introducendo una serie di criteri armonizzati che consentono ai gestori di crediti di commercializzare i crediti deteriorati a livello transfrontaliero (il passaporto per i gestori di crediti). La direttiva sui crediti deteriorati prevede una serie di garanzie per rafforzare la protezione dei consumatori. Essa assicura che il trasferimento dei diritti del creditore non modifichi l’obbligazione contrattuale originaria tra le parti e che i consumatori possano far valere nei confronti dell’acquirente del prestito qualsiasi difesa che avrebbero potuto far valere nei confronti del creditore originario. Ma l’aspetto più importante della direttiva sui crediti deteriorati è l’intdoduzione di significative misure di tolleranza per tutelare i consumatori, quali il rifinanziamento del contratto di credito, il differimento del pagamento delle rate del debito, la modifica del tasso di interesse o la remissione parziale, nonché obblighi di informazione per aumentare la trasparenza del rapporto con il creditore. Gli Stati membri erano tenuti ad adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva sui crediti deteriorati nel diritto nazionale entro il 29 dicembre 2023. Belgio, Bulgaria, Cechia, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia non hanno tuttavia comunicato alla Commissione il pieno recepimento di tali articoli entro il termine del 29 dicembre 2023.

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Sistema per lo scambio delle quote di emissione nell’UE: gli Stati membri sono tenuti a recepire le norme concordate per rafforzare e ampliare lo scambio di quote di emissione dell’UE

La revisione della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) (direttiva (UE) 2023/959) istituita dalla direttiva 2003/87/CE e la revisione delle norme ETS dell’UE applicabili al settore del trasporto aereo (direttiva (UE) 2023/958) sono entrate in vigore nel maggio 2023. Tali modifiche rafforzano le attuali norme ETS dell’UE, estendono l’ETS al trasporto marittimo e attuano la fissazione del prezzo del carbonio in nuovi settori dell’economia istituendo un nuovo sistema distinto di scambio di quote di emissione per l’edilizia, il trasporto su strada e i combustibili utilizzati nelle piccole industrie che producono emissioni. Le nuove norme istituiscono inoltre un Fondo sociale per il clima finanziato dai proventi dell’ETS per garantire che la transizione sia equa per tutti. Gli Stati membri stanno lavorando alle misure di recepimento, ma ad oggi 26 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia) non hanno comunicato il pieno recepimento nel diritto nazionale della direttiva (UE) 2023/958 e delle nuove disposizioni della direttiva (UE) 2023/959. Il termine scadeva il 31 dicembre 2023.

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Le decisioni della Commissione che riguardano gli altri Stati membri sono disponibili a questo link


Data di pubblicazione 25 gennaio 2024

Autore Rappresentanza in Italia


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