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(31
luglio 2006) I regolamenti relativi alla nuova politica di coesione per
il periodo di programmazione 2007-2013 sono stati pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rassegna dei regolamenti
2007-2013 per la politica di coesione e la politica regionale. |
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Una crescita
più intensa e maggiori posti di lavoro per tutte le regioni e città
dell’Unione europea – questo messaggio sarà al centro della politica di
coesione e dei suoi strumenti tra il 2007 e il 2013. Durante tale
periodo i più grandi investimenti mai fatti dall’UE per il tramite di
strumenti di coesione ammonteranno a € 308 miliardi (ai prezzi del 2004)
con lo scopo di sostenere le agende regionali della crescita e di
stimolare la creazione di posti di lavoro. L’82% dell’importo
complessivo sarà concentrato sull’obiettivo “Convergenza” di cui possono
fruire gli Stati membri e le regioni più poveri. Nelle regioni
rimanenti, circa 16% dei Fondi strutturali verranno concentrati a
sostegno dell'innovazione, dello sviluppo sostenibile, di una migliore
accessibilità e di progetti di formazione contestualmente all’obiettivo
“Competitività regionale e occupazione”. Un altro 2,5% sarà inoltre
disponibile per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale nel contesto dell’obiettivo “Cooperazione territoriale
europea”.
Gli articoli 158-162 del
trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che l’Unione
promuove uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità e rafforza
la coesione economica e sociale riducendo il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni. Per il periodo 2007-2013 gli strumenti
preposti al raggiungimento di tali obiettivi hanno la loro base legale
in un pacchetto di cinque regolamenti adottati dal Consiglio e dal
Parlamento europeo nel luglio 2006:
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Regolamento generale
(REGOLAMENTO
(CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO
- GU DEL
31/07/06 L 210/25
) |
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Un
Regolamento generale definisce i principi, le regole e gli
standard comuni per l’attuazione dei tre strumenti di coesione, il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e
il Fondo di coesione. Sulla base del principio della gestione condivisa
tra l’Unione, gli Stati membri e le regioni tale regolamento definisce
un rinnovato processo di programmazione basato sugli orientamenti
strategici comunitari per la politica di coesione e sul loro follow-up
nonché standard comuni per la gestione, il controllo e la valutazione
finanziaria. Il sistema di attuazione riformato assicurerà una gestione
semplificata, proporzionale e maggiormente decentrata dei Fondi
strutturali e del Fondo di coesione.
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Regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR)
(REGOLAMENTO
(CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
- GU DEL 31
/07/06 L
210/1
) |
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Il
regolamento del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) definisce il proprio ruolo e i propri
campi di intervento nella promozione degli investimenti pubblici e
privati al fine di ridurre le disparità regionali nell’Unione. Il FESR
sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di cambiamento
economico, di potenziamento della competitività e di cooperazione
territoriale su tutto il territorio dell’UE. Tra le priorità di
finanziamento vi sono la ricerca, l’innovamento, la protezione
dell’ambiente e la prevenzione dei rischi, mentre anche l’investimento
infrastrutturale mantiene un ruolo importante soprattutto nelle regioni
in ritardo di sviluppo.
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Fondo sociale europeo (FSE)
(REGOLAMENTO
(CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
- GU DEL 31
/07/06 L 210/12 ) |
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Il
Fondo sociale europeo (FSE) è
attuato in linea con la strategia europea per l’occupazione e si
concentra su quattro ambiti chiave: accrescere l’adattabilità dei
lavoratori e delle imprese, migliorare l'accesso all'occupazione e alla
partecipazione al mercato del lavoro, rafforzare l’inclusione sociale
combattendo la discriminazione e agevolando l’accesso dei disabili al
mercato del lavoro nonché promuovere partenariati per la riforma nel
campo dell'occupazione e dell’inclusione |
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Fondo di coesione
(REGOLAMENTO
(CE) N. 1084/2006 DEL CONSIGLIO
- GU DEL 31
/07/06 L 210/79 ) |
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Il
Fondo di coesione contribuisce
a interventi nei settori dell’ambiente e delle reti di trasporti
transeuropee. Esso si attiva per Stati membri aventi un reddito
nazionale lordo (RNL) inferiore al 90% della media comunitaria, esso
copre quindi i nuovi Stati membri come anche la Grecia e il Portogallo.
La Spagna sarà ammessa a fruire del Fondo di coesione su base
transitoria. Nel nuovo periodo, il Fondo contribuirà assieme al FESR a
programmi pluriennali di investimento gestiti in modo decentrato, invece
di occuparsi di progetti individuali approvati dalla Commissione.
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Gruppo europeo di cooperazione territoriale (EGTC) -
(REGOLAMENTO
(CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - GU
DEL 31/07/06 L 210/19
) |
Il quinto
regolamento introduce un Gruppo europeo
di cooperazione territoriale (EGTC). L’obiettivo diquesto nuovo
strumento legale è agevolare la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e/o interregionale tra le autorità regionali e locali.
Queste ultime saranno dotate di personalità giuridica per l’attuazione
dei programmi di cooperazione territoriale sulla base di una convenzione
tra le autorità nazionali, regionali, locali o di altro genere
partecipanti ai programmi.
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