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Sviluppo rurale 2007-2013

Comunicazione sugli “Orientamenti strategici della Comunità per la coesione 2007-2013”

 2007,

anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti. 

Le principali tematiche:

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Neelie Kroes, commissario europeo responsabile della concorrenza

Aiuti di Stato a finalità regionale:

i nuovi orientamenti

Definite le norme per determinare le regioni ammissibili e l'entità massima consentita per il 2007-2013

 

Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato CE, la Commissione europea ha adottato i nuovi orientamenti per gli aiuti a finalità regionale, che si applicheranno dal 2007 al 2013, in contemporanea con il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali UE. Gli aiuti di Stato intesi a promuovere lo sviluppo delle regioni più povere comprendono sovvenzioni dirette per gli investimenti e agevolazioni fiscali a favore delle imprese.

Gli orientamenti definiscono le norme per la concessione, in particolare per scegliere le regioni ammissibili e per determinare l'entità massima consentita per tali aiuti a finalità regionale. Secondo la politica comunitaria di coesione e in risposta alle richieste del Consiglio europeo di concedere meno aiuti e di scegliere meglio i beneficiari, i nuovi orientamenti stabiliscono che gli aiuti a finalità regionale siano destinati alle regioni più depresse dell'Unione a 25 membri, tenendo conto anche dell'esigenza di potenziare la competitività e di consentire un'agevole transizione.

Neelie Kroes, commissario europeo responsabile della concorrenza, ha dichiarato: "Gli orientamenti stabiliscono un equo equilibrio tra i diversi interessi presenti, favoriscono i nostri obiettivi di coesione e contribuiscono a incentrare il piano di azione per gli aiuti di Stato su aiuti ridotti ma meglio attribuiti. Sono lieta che ci sia stato possibile completare il nostro esame in tempo perché gli Stati membri preparino le loro strategie di sviluppo regionale per il periodo 2007 2013".

Secondo gli orientamenti ancora in vigore, sul totale della popolazione dell'Ue-25 il 52,2% vive in regioni ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale: il 34,2% in regioni considerate svantaggiate rispetto alla media globale dell'Ue-25 (e quindi ammissibili agli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato), cui sono concessi i tassi massimi di aiuto (40%-50%), e il 18% in regioni relativamente meno svantaggiate (ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato ), cui sono concessi tassi inferiori di aiuto, del 10%-20%.

Secondo i nuovi orientamenti, la percentuale totale dei beneficiari di aiuti di Stato a finalità regionale è stabilita al 43,1% della popolazione dell'Ue-25, il che assicura che nessuno Stato membro perderà più del 50% di quanto gli è concesso attualmente.

Le regioni nelle quali il Pil pro capite è inferiore al 75% della media Ue-25 (ossia le regioni svantaggiate) riceveranno i tassi massimi degli aiuti previsti all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e inoltre aiuti al funzionamento (gli aiuti a finalità regionale intesi a ridurre le spese di gestione di un'impresa). Queste regioni, che comprendono il 27,7% della popolazione dell'Ue-25, presentano una grandissima disparità, con Pil pro capite compreso tra il 32,2% e il 74,9% della media comunitaria. Esse sono state quindi suddivise in tre categorie, il che comporta, per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale concessi a grandi imprese di queste regioni, i seguenti tassi massimi:

- Pil regionale come % del Pil dell'Ue-25: <75% - % della popolazione dell'Ue-25: 14,05% - Tassi massimi degli aiuti per le grandi imprese: 30%
- Pil regionale come % del Pil dell'Ue-25: <60% - % della popolazione dell'Ue-25: 6,30% - Tassi massimi degli aiuti per le grandi imprese: 40%
- Pil regionale come % del Pil dell'Ue-25: <45% - % della popolazione dell'Ue-25: 7,37% - Tassi massimi degli aiuti per le grandi imprese: 50%

Le regioni più periferiche dell'Ue, a causa degli svantaggi specifici che esse subiscono, sono considerate svantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) indipendentemente dal loro Pil.

Le cosiddette "regioni ad effetto statistico" - il cui Pil è inferiore al 75% del Pil dell'Ue-15 ma superiore al 75% del Pil dell'Ue-25 (queste regioni comprendono il 3,6% della popolazione UE-25) - beneficeranno dello statuto di "svantaggiate" a titolo transitorio e riceveranno i tassi più bassi degli aiuti previsti all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE: per le grandi imprese, il tasso degli aiuti sarà del 30% fino al 31 dicembre 2010. Nel 2010 si riesaminerà la situazione di queste regioni: se si constaterà un deterioramento, esse continueranno a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), altrimenti dal 1° gennaio 2011 esse saranno ammissibili, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) a un tasso di aiuti del 20%.

Per quanto riguarda le regioni il cui Pil pro capite è superiore al 75% della media dell'Ue-25, gli Stati membri potranno concedere aiuti a finalità regionale a tassi inferiori (tra il 10% e il 15%), a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, a zone che essi stessi possono scegliere in base alla rispettiva politica nazionale di sviluppo regionale, rispettando un massimale della popolazione beneficiaria e alcune condizioni minime intese a prevenire gli abusi.

Sono previste disposizioni di transizione fino al 2010 per le regioni che subiranno le massime riduzioni dei tassi di aiuto e fino al 2008 per le regioni che non saranno più ammissibili in base ai nuovi orientamenti.

In tutte le zone assistite, si potranno aumentare i tassi degli aiuti del 20% se sono concessi a piccole imprese e del 10% se sono concessi a medie imprese.

Sarà consentita una nuova formula di aiuti, intesi a promuovere il costituirsi d'imprese nelle zone assistite, che si applicherà alle fasi di avvio e di espansione di piccole imprese per i primi cinque anni di attività.

È prevista anche una nuova formula di aiuti al funzionamento, per contrastare l'esodo demografico dalle zone meno popolate. Inoltre, sono state semplificate le norme per la concessione di aiuti al funzionamento nelle regioni più periferiche.

I nuovi orientamenti prevedono anche varie altre modifiche, volte a chiarire e semplificare le norme in vigore: in particolare, per la prima volta sono incluse negli orientamenti per gli aiuti a finalità regionali le norme relative a progetti d'investimento molto ingenti, superiori a 50 milioni di euro.