Nel
rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato CE, la Commissione
europea ha adottato i nuovi orientamenti per gli aiuti a finalità regionale,
che si applicheranno dal 2007 al 2013, in contemporanea con il prossimo
periodo di programmazione dei fondi strutturali UE. Gli aiuti di Stato
intesi a promuovere lo sviluppo delle regioni più povere comprendono
sovvenzioni dirette per gli investimenti e agevolazioni fiscali a favore
delle imprese.
Gli
orientamenti definiscono le norme per la concessione, in particolare per
scegliere le regioni ammissibili e per determinare l'entità massima
consentita per tali aiuti a finalità regionale. Secondo la politica
comunitaria di coesione e in risposta alle richieste del Consiglio europeo
di concedere meno aiuti e di scegliere meglio i beneficiari, i nuovi
orientamenti stabiliscono che gli aiuti a finalità regionale siano destinati
alle regioni più depresse dell'Unione a 25 membri, tenendo conto anche
dell'esigenza di potenziare la competitività e di consentire un'agevole
transizione.
Neelie
Kroes, commissario europeo responsabile della concorrenza, ha dichiarato:
"Gli orientamenti stabiliscono un equo equilibrio tra i diversi interessi
presenti, favoriscono i nostri obiettivi di coesione e contribuiscono a
incentrare il piano di azione per gli aiuti di Stato su aiuti ridotti ma
meglio attribuiti. Sono lieta che ci sia stato possibile completare il
nostro esame in tempo perché gli Stati membri preparino le loro strategie di
sviluppo regionale per il periodo 2007 2013".
Secondo
gli orientamenti ancora in vigore, sul totale della popolazione dell'Ue-25
il 52,2% vive in regioni ammissibili agli aiuti di Stato a finalità
regionale: il 34,2% in regioni considerate svantaggiate rispetto alla media
globale dell'Ue-25 (e quindi ammissibili agli aiuti di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a) del trattato), cui sono concessi i tassi massimi di
aiuto (40%-50%), e il 18% in regioni relativamente meno svantaggiate
(ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
del trattato ), cui sono concessi tassi inferiori di aiuto, del 10%-20%.
Secondo
i nuovi orientamenti, la percentuale totale dei beneficiari di aiuti di
Stato a finalità regionale è stabilita al 43,1% della popolazione
dell'Ue-25, il che assicura che nessuno Stato membro perderà più del 50% di
quanto gli è concesso attualmente.
Le
regioni nelle quali il Pil pro capite è inferiore al 75% della media Ue-25
(ossia le regioni svantaggiate) riceveranno i tassi massimi degli aiuti
previsti all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e inoltre aiuti al
funzionamento (gli aiuti a finalità regionale intesi a ridurre le spese di
gestione di un'impresa). Queste regioni, che comprendono il 27,7% della
popolazione dell'Ue-25, presentano una grandissima disparità, con Pil pro
capite compreso tra il 32,2% e il 74,9% della media comunitaria. Esse sono
state quindi suddivise in tre categorie, il che comporta, per quanto
riguarda gli aiuti a finalità regionale concessi a grandi imprese di queste
regioni, i seguenti tassi massimi:
- Pil
regionale come % del Pil dell'Ue-25: <75% - % della popolazione dell'Ue-25:
14,05% - Tassi massimi degli aiuti per le grandi imprese: 30%
- Pil regionale come % del Pil dell'Ue-25: <60% - % della popolazione
dell'Ue-25: 6,30% - Tassi massimi degli aiuti per le grandi imprese: 40%
- Pil regionale come % del Pil dell'Ue-25: <45% - % della popolazione
dell'Ue-25: 7,37% - Tassi massimi degli aiuti per le grandi imprese: 50%
Le
regioni più periferiche dell'Ue, a causa degli svantaggi specifici che esse
subiscono, sono considerate svantaggiate ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a) indipendentemente dal loro Pil.
Le
cosiddette "regioni ad effetto statistico" - il cui Pil è inferiore al 75%
del Pil dell'Ue-15 ma superiore al 75% del Pil dell'Ue-25 (queste regioni
comprendono il 3,6% della popolazione UE-25) - beneficeranno dello statuto
di "svantaggiate" a titolo transitorio e riceveranno i tassi più bassi degli
aiuti previsti all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE: per
le grandi imprese, il tasso degli aiuti sarà del 30% fino al 31 dicembre
2010. Nel 2010 si riesaminerà la situazione di queste regioni: se si
constaterà un deterioramento, esse continueranno a beneficiare dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), altrimenti dal 1° gennaio 2011 esse saranno
ammissibili, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) a un tasso di
aiuti del 20%.
Per
quanto riguarda le regioni il cui Pil pro capite è superiore al 75% della
media dell'Ue-25, gli Stati membri potranno concedere aiuti a finalità
regionale a tassi inferiori (tra il 10% e il 15%), a norma dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, a zone che essi stessi possono
scegliere in base alla rispettiva politica nazionale di sviluppo regionale,
rispettando un massimale della popolazione beneficiaria e alcune condizioni
minime intese a prevenire gli abusi.
Sono
previste disposizioni di transizione fino al 2010 per le regioni che
subiranno le massime riduzioni dei tassi di aiuto e fino al 2008 per le
regioni che non saranno più ammissibili in base ai nuovi orientamenti.
In
tutte le zone assistite, si potranno aumentare i tassi degli aiuti del 20%
se sono concessi a piccole imprese e del 10% se sono concessi a medie
imprese.
Sarà
consentita una nuova formula di aiuti, intesi a promuovere il costituirsi
d'imprese nelle zone assistite, che si applicherà alle fasi di avvio e di
espansione di piccole imprese per i primi cinque anni di attività.
È
prevista anche una nuova formula di aiuti al funzionamento, per contrastare
l'esodo demografico dalle zone meno popolate. Inoltre, sono state
semplificate le norme per la concessione di aiuti al funzionamento nelle
regioni più periferiche.
I nuovi
orientamenti prevedono anche varie altre modifiche, volte a chiarire e
semplificare le norme in vigore: in particolare, per la prima volta sono
incluse negli orientamenti per gli aiuti a finalità regionali le norme
relative a progetti d'investimento molto ingenti, superiori a 50 milioni di
euro.