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Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica
Italiana n.289 del 13.12.2007, il
decreto 22.10.2007
relativo alle disposizioni riguardanti il regime di
pagamento unico.
Viene escluso , fino al 31.12.2010, dal calcolo dell’importo
di riferimento, i prodotti ortofrutticoli, le patate da
consumo ed i vivai, con la eccezione degli agrumi nonché
delle pere, pesche, prugne e pomodoro destinati alla
trasformazione (l’articolo n.1 inizia con le definizioni dei
prodotti sopraccitati).
L’articolo n.2 dispone:
Art. 2. Uso agricolo del suolo In
applicazione del disposto dell'art. 51, 2°
sottoparagrafo del regolamento (CE) n. 1782/2003, per
gli anni dal 2008 al 2010, le superfici dichiarate al
regime di pagamento unico ai sensi dell'art. 44,
paragrafo 3, del regolamento medesimo non possono essere
utilizzate per la produzione di patate da consumo, di
vivai e di frutta in coltura permanente, ad eccezione
degli agrumi.
L’articolo n.3 conclude con il pagamento unico.
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