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Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 03/03/2005, il
Decreto 18/02/2005 inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere
eccezionale delle trombe d’aria verificatesi nella Provincia di Ragusa.
Con questo decreto il Ministero accoglie la richiesta di declaratoria della
Regione Siciliana relativamente ai territori dei Comuni di Acate,
Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Ragusa, Santa Croce di Camerina, Scicli,
Vittoria, della Provincia di Ragusa, colpite dalle trombe d’aria del 03 e
del 12.11.2004 - (Provvidenze art. 5, comma 2, lett. a), b), c),d) e comma
3, decreto legislativo n. 102/2004).
Le aziende
agricole danneggiate possono usufruire dei seguenti interventi articolati e
specifici per territorio :
a)
contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base
della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
b)
prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno
in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo da erogare
al seguente tasso agevolato:
1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i
18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
2) 35% del
tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi
per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono
comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi
successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
c)
proroga delle operazioni di credito agrario, per una sola volta e non più di
24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze
delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di ordinario effettuate dalle imprese. Le rate prorogate
sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi etc.(art. 7 );
d)
esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
propri e per i lavori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi
alla data in cui si è verificato l’evento etc. (art. 8).
In casi di
danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere
concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100%
dei costi effettivi ( comma 3 art. 5 ).
L’erogazione
degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della
Commissione delle Comunità Europee, alla quale sono state notificate le
informazioni meteorologiche.
Le domande
debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di
competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di
pubblicazione del Decreto di declaratoria delle zone interessate.
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