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Il Governo Nazionale
ha pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica
Italiana n.306
del 31.12.2004, la Legge n.313 del 24.12.2004, inerente la
disciplina dell’apicoltura.
Questa Legge
riconosce l’apicoltura come attività nazionale, utile per la
conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura
e garantisce l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie
apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di
ape italiana e delle popolazioni autoctone tipiche o delle zone di
confine.
La conduzione
zootecnica delle api, è considerata a tutti gli effetti attività
agricola.
Sono considerati
prodotti agricoli. Il miele, la cera d’api, la pappa reale, o gelatina
reale, il polline, il propoli, il veleno d’api le api e le api regine,
l’idromele e l’aceto di miele.
E’ prevista la figura
dell’apicoltore e l’imprenditore apistico.
Per salvaguardare
l’azione pronuba delle api, è necessario predisporre la disciplina
dell’uso dei fitofarmaci.
E’ previsto il
documento programmatico per il settore apistico.
E’ obbligatorio la
denuncia degli apiari e degli alveari e l’avvenuta comunicazione
dell’inizio dell’attività.
Il nettare, la
melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di
interesse pubblico.
Sono previste le
distanze minime per gli apiari.
L’attività di
impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola.
Sono previste le
sanzioni amministrative per tutti coloro che violano le disposizioni
della presente Legge.
La copertura
finanziaria prevede una spesa di 2 milioni di € per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006.
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