questo servizio è offerto da Euromed Carrefour Sicilia - antenna d'informazione EUROPE DIRECT

CIRCOLARE 21 dicembre 2005, n.49

Allegato A

Allegato B

 
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
  CIRCOLARE 21 dicembre 2005, n.49
  Modalita' per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2005/2006 (articolo 24, regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio). (GU n. 303 del 30-12-2005)
Al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento
delle  Filiere  agricole  ed  agroalimentari  -  Ispettorato centrale
                          repressione frodi
                              Al    Comando   Carabinieri   politiche
                              agricole
                              Al Comando Carabinieri per la Sanita'
                              Agli assessorati dell'agricoltura delle
                              regioni
                              Agli assessorati dell'agricoltura delle
                              province di Trento e Bolzano
                              All'Istituto regionale della vite e del
                              vino
                              Al   Ministero  dell'economia  e  delle
                              finanze - Agenzia delle dogane
                              Comando  generale  Guardia  di finanza.
                              Ufficio operativo
                              Agli organismi di rappresentanza
1. Riferimenti normativi.
Normativa comunitaria.
  Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999.
  Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
  Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000.
  Fissa  talune  modalita' d'applicazione del regolamento 1493/99 del
Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
e   che  istituisce  un  codice  comunitario  delle  pratiche  e  dei
trattamenti enologici.
  Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000.
  Riguarda  le  modalita'  del  regolamento  1493/99  del  Consiglio,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, per
quanto riguarda i meccanismi di mercato.
  Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001.
  Stabilisce  modalita'  di  applicazione  relative  ai documenti che
scortano  il  trasporto  dei  prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo.
  Regolamento CE n. 1282/01 del 28 giugno 2001.
  Riguarda  modalita'  di  applicazione  del  regolamento 1493/99 del
Consiglio  per  quanta riguarda le informazioni per la conoscenza dei
prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.
                        Normativa nazionale.
  Decreto ministeriale del 30 luglio 2003.
  Modalita' di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
  Decreto ministeriale del 26 luglio 2000.
  Termini  e modalita' per la presentazione delle dichiarazioni delle
superfici vitate.
                            2. Premessa.
  Il  regolamento  CE  n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 ha disposto la
concessione  di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui
all'art.  24  del  regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99; per la
campagna   2005/2006  e'  autorizzata  la  conclusione  dei  relativi
contratti  a  lunga  durata  nel  periodo  dal 16 dicembre 2005 al 15
febbraio 2006.
  Con  la  presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e
istruzioni  per  la  corretta applicazione della misura ai produttori
aventi  sede  legale  (per le persone giuridiche) o residenza (per le
persone  fisiche)  nelle regioni italiane diverse dalla Toscana o dal
Veneto,  nelle  quali sono competenti i rispettivi Organismi pagatori
riconosciuti.
  Per  Organi delegati al controllo si intendono gli Uffici regionali
dell'agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.
  L'importo dell'aiuto e' fissato per giorno e per ettolitro;
    euro 0,01544 per vini da tavola;
    euro 0,01837 per i mosti;
    euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati;
    euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.
    3. Contratti di magazzinaggio: termini e soggetti contraenti.
  I  produttori singoli o associati, cosi' come individuati dall'art.
26  del regolamento CE n. 1623/2000, i quali intendano concludere con
l'Organismo  pagatore AGEA, contratti di magazzinaggio a lunga durata
per  determinati  quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro
proprieta',   devono  presentare  al  delegato  Organo  di  controllo
(attualmente  gli  Uffici  provinciali  degli  Assessorati  regionali
dell'agricoltura)  specifica  domanda  dal  16  dicembre  2005  al 15
febbraio 2006.
  Considerato  che  l'art.  31 del succitato regolamento CE 1623/2000
prevede  al  comma 2 che il primo giorno del periodo di magazzinaggio
non puo' essere posteriore al 16 febbraio, i produttori che intendano
concludere  i  contratti  entro  il succitato termine del 16 febbraio
senza  incorrere  nel  rischio  di mancata stipulazione dello stesso,
dovranno  presentare  le  domande  in  questione  entro il 5 febbraio
precedente.  Cio'  al  fine  di assicurare al competente Organismo di
controllo   delegato   i   tempi   tecnici   minimi   necessari   per
l'espletamento  delle  attivita'  propedeutiche alla stipulazione del
contratto.
  La  domanda  per la conclusione del contratto deve essere compilata
esclusivamente   su   apposito   modulo   numerato   con   un  codice
identificativo univoco a barre, predisposto dall'Agea.
  Per   facilitare   il   reperimento  di  tale  modello,  l'Agea  ha
predisposto  sul sito internet «www.sian.it» una funzione disponibile
per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di 10 modelli
per  ogni  accesso), nell'Area «Modulistica», dal quale potra' essere
stampato gratuitamente.
  Il modulo dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice
a barre fungera' da identificativo unico.
  Si  fa  presente  che, in ogni caso, sul modulo di domanda la ditta
richiedente  dovra'  indicare  il  proprio  numero di codice fiscale,
perche' la mancata indicazione del soggetto costituisce irregolarita'
della domanda e impedisce l'identificazione.
  Requisiti  necessari  per la stampa della modulistica, da qualsiasi
postazione  munita di personal computer collegato alla rete internet,
sono i seguenti:
    Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);
    Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure;
    Mozilla Firefox 0.8 (o superiore) oppure;
    Netscape 7.1 (o superiore).
  Il  Modulo  di  domanda  potra'  comunque  essere  eventualmente  e
gratuitamente  scaricato  presso  le  postazioni internet dell'Agea o
delle Regioni.
  Le  modalita'  di compilazione della domanda sono disponibili nelle
«Note esplicative» presenti nell'Area «Servizi - Software e Manuali -
Manuali».
  Il  suddetto  modulo di domanda, una volta compilato, dovra' essere
presentato in originale presso le sedi degli Uffici provinciali degli
Assessorati regionali dell'agricoltura.
  Per  produttore  s'intende  ogni persona fisica o giuridica, ovvero
ogni associazione di tali persone, che trasformi o faccia trasformare
(art. 26 - regolamento CE n. 1623/2000):
    uve fresche in mosto di uve;
    mosto  di  uve  in  mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di uve
concentrato rettificato;
    uve  fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato
in vino da tavola.
  Pertanto  i  contratti  di  magazzinaggio  possono  essere conclusi
esclusivamente  da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti
dai  medesimi ottenuti nell'Unione europea mediante trasformazione di
materia   prima  di  produzione  propria  o  acquistata,  proveniente
esclusivamente  da  viti  classificate  come varieta' di uve da vino,
conformemente  all'art.  19  del  regolamento  CE  del  Consiglio  n.
1493/99.
  I  prodotti  provenienti  da altri Stati membri possono beneficiare
degli  aiuti  comunitari a condizione che il documento che accompagna
la   merce   o  altra  documentazione  rilasciata  dall'autorita'  di
controllo  del Paese di provenienza, attesti che il prodotto e' stato
ottenuto esclusivamente da uve da vino.
                      4. Oggetto del contratto.
  I  quantitativi  minimi che possono formare oggetto di un contratto
sono (art. 28, paragrafo 2, regolamento CE n. 1623/2000):
    50 ettolitri per i vini da tavola;
    30 ettolitri per i mosti di uve;
    10  ettolitri  per  i  mosti  di  uve  concentrati  e concentrati
rettificati.
  Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere:
    2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
    2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato;
    2 contratti di mosto;
    2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.
  Il  quantitativo  globale  di  prodotti  per il quale un produttore
conclude  contratti  di  magazzinaggio  non  deve  essere superiore a
quello  indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di
produzione  presentata  in  conformita'  all'art. 18, paragrafo 1 del
regolamento  CE  n.  1493/99,  maggiorato  dei  quantitativi  che  il
produttore   stesso   ha   ottenuto   posteriormente   alla  data  di
presentazione  della  suddetta  dichiarazione  e  che  risultano  dai
registri  di  cui  all'art.  70  del  regolamento CE n. 1493/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999.
  I  produttori  che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato
dopo  la data del 30 novembre 2005 devono trasmettere, in allegato al
contratto  di  magazzinaggio,  un elenco da cui risultino i fornitori
del  mosto  o  del  mosto  parzialmente  fermentato  acquistato,  con
l'identificazione del codice fiscale e denominazione del fornitore.
                    5. Periodo di magazzinaggio.
  La  concessione  dell'aiuto  e'  subordinata alla conclusione di un
contratto  di magazzinaggio con l'AGEA nel periodo dal 16 dicembre al
15 febbraio dell'anno successivo.
  Il  primo  giorno  di decorrenza del periodo di magazzinaggio e' il
giorno  successivo  a quello della stipulazione del contratto, vale a
dire  il giorno successivo alla data nella quale l'Organismo delegato
al  controllo accerta la regolare sottoposizione in magazzinaggio del
prodotto oggetto del contratto.
  Tuttavia  un  contratto  puo'  essere  concluso  per  un periodo di
magazzinaggio  che  abbia  inizio  dopo il giorno successivo a quello
della   stipulazione   (art.  31,  paragrafo  2,  regolamento  CE  n.
1623/2000).
  Tale  inizio non puo' comunque essere posteriore al 16 febbraio, ed
e'  subordinato  alla  condizione  che  il produttore con una propria
dichiarazione  indichi  il  giorno  di effettivo inizio del contratto
medesimo.
  I  contratti  di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un
periodo  che non puo oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro
conclusione.  Il  produttore puo', dopo la conclusione del contratto,
fissare:
    a  partire  dal  1°  agosto  e  fino al 30 novembre il termine di
scadenza,  per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di
mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
    a  partire  dal  1°  settembre  fino al 30 novembre il termine di
scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.
  Ai  fini  della  determinazione  della data di scadenza, e solo nel
caso  di scadenza anticipata, il produttore trasmette all'AGEA e agli
Organi  di  controllo  una dichiarazione nella quale precisa l'ultimo
giorno di validita' del contratto.
  Tale  dichiarazione  deve  essere spedita all'AGEA - Ufficio Vino -
U.O.  66  -  (al  numero  di  telefax  06/4453940)  e  agli Organismi
regionali  delegati  di controllo, almeno quindici giorni prima della
data in cui si vuole porre termine al contratto.
  In  caso  di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la
data  di  scadenza del contratto si intende tacitamente fissata al 30
novembre.
  Ai  sensi  del  regolamento  CE  n.  1623/2000  del 25 luglio 2000,
qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura
rilevante  la  media  volumica  delle  ultime tre campagne, esso puo'
essere  ridotto  di  una  percentuale  da  determinare da parte della
Commissione,  secondo la procedura di cui all'art. 75 del regolamento
CE n. 1493/1999.
  Tale  riduzione non puo' portare i quantitativi immagazzinati sotto
ai  livelli  minimi  fissati  all'art.  28,  paragrafo  2  del citato
regolamento.
  In  caso  di  applicazione  di  detta riduzione, l'aiuto e' versato
integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.
6.  Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto
                        oggetto di contratto.
  La  domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata,
per  ciascun  recipiente  in  cui  il  quantitativo  di  prodotto  e'
condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in
data  non  anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del
contratto,  da  un  Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e  dal relativo
verbale  di  prelevamento  campione  redatto da un Pubblico ufficiale
(funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc..).
  Nel  certificato  o  bollettino  di  analisi devono figurare i dati
relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e
quantita'  del  prodotto,  il  recipiente  al  quale  il  campione si
riferisce,    nonche'    le    caratteristiche    chimico-fisiche   e
organolettiche  (art.  29,  regolamento  CE  n. 1623/2000) nei limiti
appresso indicati:
  Per il vino:
    colore;
    titolo alcolometrico volumico totale;
    titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
    tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o
in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
    tenore  di  acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico
per   litro   o   in   milliequivalenti   per   litro   -  massimo  9
millequivalenti,  per  i  bianchi  e massimo 11 millequivalenti per i
rossi;
    tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
    stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore;
    assenza di cattivo sapore;
    tenore  in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per
i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;
    alcol metilico;
    assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).
  I  vini  rosati  devono rispettare le condizioni fissate per i vini
rossi  salvo  che  per  l'anidride solforosa il cui tenore massimo e'
quello fissato per i vini bianchi.
  Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
    massa  volumica  a  20  °C. 1,055 minima, densita' a 20 °C. 1,056
minima,  titolo  alcometrico  volumico  effettivo  massimo  1%  vol.,
zuccheri  riduttori  g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20 °C.
(per  il  mosto  concentrato)  colore,  assenza di ibridi per i mosti
rossi e rosati.
  Per i mosti di uva concentrati rettificati:
    ph non superiore a 5, per un valore di 25° Brix densita' ottica a
425  nm  sotto  spessore  di  1  cm  non superiore a 0,100, tenore di
saccarosio  non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6
per  un  valore  di  25°  Brix,  acidita'  totale  non superiore a 15
milliequivalenti/kg  di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa
non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali
non  superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttivita'
non  superiore  a  120  micro-Siemens  per  cm  a 20 ° C. e 25° BRIX,
presenza di mesoinositolo, massa volumica e grado rifrattometrico non
inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25
mg/kg  di  zuccheri totali, proveniente esclusivamente dalle varieta'
di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5.
  Ottenuto  da  mosti  di  uve  avente almeno il titolo alcolometrico
volumico  naturale  minimo fissato per la zona viticola in cui le uve
sono state raccolte.
  Per  il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato
rettificato  e'  ammesso  un  titolo  alcolometrico  effettivo pari o
inferiore a 1% vol.
  In  calce  al  Certificato  il  responsabile del Laboratorio dovra'
attestare, sulla base delle risultanze analitiche, che il prodotto e'
conforme  ai  requisiti  richiesti dall'art. 29 del regolamento CE n.
1623/2000.
  Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
    1) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi;
    2)  copia  delle  pagine  del registro di carico e scarico da cui
risultino  l'acquisto,  la  trasformazione  o  la  concentrazione  di
prodotti  avvenuti  successivamente  alla data di presentazione della
denuncia  di  produzione,  dai  quali  e'  stato ottenuto il prodotto
oggetto della domanda di magazzinaggio.
  In  caso  di  trasferimento di prodotto in uno stabilimento sito in
una  provincia  diversa  da  quella  presso  la  quale  la  ditta  ha
presentato  la  dichiarazione  vitivinicola,  la  ditta medesima deve
inviare  all'Agea la documentazione probante l'avvenuto trasferimento
(es.: documenti di accompagnamento).
            7. Controlli svolti dagli organismi delegati.
  L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui
sopra,  provvede  a  verificare  la  corretta  tenuta delle scritture
contabili   e   la   corrispondenza   di   tutti  i  dati  dichiarati
nell'istanza,  in  particolare  le  generalita'  e  la  qualita'  del
dichiarante,  l'ubicazione  del  magazzino  di deposito, la quantita'
(espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto
immagazzinato,  la  capacita' e il contenuto di ciascun recipiente in
cui  il  prodotto  e'  conservato,  il  relativo  numero  distintivo,
nonche',  per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il
primo  travaso  e  non  sia  un  prodotto  a denominazione di origine
controllata.
  In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo delegato di
controllo  redige  in  calce  all'istanza l'apposita dichiarazione di
approvazione  che  ha  eseguito  il  controllo,  la  data,  il timbro
dell'Ufficio e la firma del funzionario responsabile.
  Due  copie dell'istanza (originale e copia) devono essere trasmesse
all'AGEA  -  Ufficio  Vino  -  via  Torino, 45 - 00184 Roma, da parte
dell'Organismo   delegato   di  controllo,  unitamente  ai  documenti
eventualmente allegati di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) indicati nella
domanda, entro il termine di quindici giorni dalla data di decorrenza
del contratto.
  Una  copia  sara'  consegnata  al  produttore,  una all'Ispettorato
repressione  frodi  territorialmente  competente  ed  un'altra  sara'
trattenuta dall'Organismo di controllo unitamente ai documenti di cui
ai punti 1), 2) e 3) indicati nella domanda.
  Al  fine  di  semplificare gli adempimenti, gli Organi di controllo
non dovranno piu' inviare all'Agea i documenti di cui ai punti 1), 2)
e 3) della domanda, ma e' sufficiente che ne attestino la regolarita'
negli appositi campi della lista di controllo.
  La   documentazione   dovra'  essere  conservata  ordinatamente  in
appositi  fascicoli  per  almeno  dieci  anni  (fatto salvo eventuale
contenzioso),  registrandone l'ubicazione anche in vista di eventuali
controlli   di   supervisione   disposti  dai  servizi  comunitari  e
nazionali.
  All'atto  della  conclusione  del  contratto,  il produttore dovra'
annotare  sul  registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto
sotto  stoccaggio,  anche i numeri identificativi dei vasi vinari ove
il prodotto medesimo e' conservato.
  Analoga  annotazione dovra' essere effettuata, in caso di travaso o
trasferimento  in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato,
in ordine alla data in cui vengono eseguite le relative operazioni.
  In  ogni  caso  l'inizio  di tali operazioni deve essere comunicato
all'Organismo  delegato  al Controllo almeno 3 giorni prima, mediante
telefax.
  Fermo  restando  l'obbligo  della  preventiva  comunicazione di cui
sopra,  il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del
contratto in un magazzino situato in un'altra localita' o in un altro
deposito,  deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA - Ufficio
Vino  - U.O. 66 - telefax n. 06/4453940 (pena la sanzione prevista al
successivo punto G della circolare).
  Per  i  produttori  che  concludono un contratto di magazzinaggio a
lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, e'
prevista  la  possibilita',  durante  il  periodo  di validita' dello
stesso,  di  trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto
di uve concentrato od in mosto di uve concentrato rettificato.
  In  ogni  caso,  i produttori che intendono procedere alle predette
trasformazioni  sono  tenuti  a  comunicare all'AGEA - Ufficio Vino -
U.O. 66 (telefax n. 06/4453940), all'Ispettorato centrale repressione
frodi   ed  all'  Organismo  di  controllo  delegato  competente  per
territorio,   la   data   d'inizio   delle  predette  operazioni,  lo
stabilimento  in  cui  saranno  effettuate,  il  luogo  e  il tipo di
condizionamento.
  Tale  comunicazione  deve  pervenire  agli  Uffici sopra menzionati
almeno  quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni
di trasformazione.
  Nel  mese  successivo  alla  fine di dette operazioni, i produttori
trasmettono  all'AGEA  -  Ufficio  Vino  - U.O. 66 - via Torino, 45 -
00184 Roma, tramite il competente Ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, i seguenti documenti:
    1)  certificato  d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il
relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la
massa  volumica ed i dati richiesti all'art. 22 del regolamento CE n.
1623/2000;
    2)  attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione
frodi,  comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le relative
quantita'  di  mosti  concentrati  o di mosti concentrati rettificati
ottenute  e  le  date d'inizio e di completamento delle operazioni di
trasformazione.
  Ai  sensi  del  regolamento  CE n. 625/2003 della Commissione del 2
aprile  2003, fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art. 34
del  regolamento  CE n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del
contratto  possono  essere  sottoposti  soltanto  ai trattamenti od a
processi enologici necessari per la loro conservazione.
  E'  ammessa  una variazione del volume indicato nel contratto: essa
e'  pari  al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve
concentrati e i mosti concentrati rettificati.
  Se  i  prodotti  sono  stati  travasati  in  altri  recipienti,  la
variazione  ammessa  e'  portata  al  3% per i vini e 4% per i mosti,
mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.
  E'  concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti ed
i    mosti   concentrati   destinandoli   all'esportazione   o   alla
fabbricazione  di  succo  d'uva,  dal primo giorno del quinto mese di
magazzinaggio,  a condizione che il produttore titolare del contratto
non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.
  In  tal  caso  la  destinazione del prodotto alla trasformazione in
succo  od  all'esportazione  deve essere comprovata da un certificato
dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
  I  produttori  che  intendono  avvalersi  di  tale  facolta' devono
comunicare  al  predetto Ufficio, all'Organismo di controllo delegato
ed  all'AGEA  (fax  n.  06/4453940),  con  almeno  quindici giorni di
anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.
  Gli Organismi di controllo delegati, per accertare ed attestare che
il  prodotto  oggetto  di  magazzinaggio  non  sia  stato  venduto  o
altrimenti   commercializzato  fino  alla  scadenza  del  periodo  di
magazzinaggio,  devono  effettuare  i  prescritti controlli fisici in
data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.
  Per  verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, debbono
prelevare,  a  sondaggio  ed in contraddittorio con il produttore, da
una  delle  vasche  contenente  il prodotto oggetto di stoccaggio, un
campione  che  dovra'  essere sigillato e trasmesso al Laboratorio di
analisi  pubblico  autorizzato,  prescelto  dall'Organo  di controllo
delegato ma a cura a spese del produttore.
  Di  tali  operazioni dovra' essere redatto un apposito verbale, che
sara' sottoscritto anche dal produttore.
  Le  risultanze  del  controllo  finale  devono  essere verbalizzate
utilizzando    l'apposito    modello    di   «controllo   finale   di
magazzinaggio»,   che   l'Organo   di   Controllo   Regionale  potra'
liberamente   scaricare   dal  sito  internet  www.sian.it  nell'Area
«Modulistica».  Per ogni svincolo dall'ammasso il modulo di controllo
finale  dovra'  essere  utilizzato in originale in quanto il codice a
barre  fungera'  da  identificativo  univoco,  ed in originale dovra'
essere compilato, timbrato, firmato e trasmesso all'Agea.
  Il  verbale di controllo dovra' pervenire all'AGEA al massimo entro
venti   giorni   dalla  data  di  scadenza  del  magazzinaggio,  onde
consentire  all'Agenzia  di  effettuare  i  pagamenti  dell'aiuto  ai
produttori  nei  termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi
dalla scadenza del contratto).
  I   produttori  sono  obbligati  a  consentire  agli  Organismi  di
controllo,  in  qualsiasi  momento,  di  verificare il rispetto delle
disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento,
in  particolare  l'identita'  e  il  volume  del prodotto oggetto del
magazzinaggio.
  La  violazione  del predetto obbligo e di quello previsto dall'art.
34 del regolamento CE n. 1623/2000 comporta il diniego del diritto al
pagamento dell'aiuto.
  Analoga  sanzione  e'  prevista  per  la  violazione degli obblighi
stabiliti  per  la  trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati,
stabiliti all'art. 34 del predetto regolamento CE.
  In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma
del  citato  regolamento  e  del  contratto,  diversi da quelli sopra
indicati,  l'aiuto  spettante e' diminuito di un importo compreso tra
il  5  e  il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa,
come previsto all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE
n. 1623/2000.
 8. Controlli integrati svolti sulla base delle    banche dati agea.
  Controlli   con  le  dichiarazioni  vitivinicole  (raccolta  uve  e
  produzione vino) e superfici vitate.
  I  criteri di controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni
vitivinicole  e  con  le  dichiarazioni  delle  superfici vitate e le
penalita'  conseguenti  alle  eventuali  relative  irregolarita' sono
disciplinate  dalla Circolare della Direzione area coordinamento Agea
prot. n. ACIU.2005.668 del 3 novembre 2005 (Dichiarazione di raccolta
delle  uve  e  di  produzione  del  vino  per  la campagna 2005/2006)
indirizzata a tutti gli Organismi Pagatori riconosciuti, tra cui Agea
Pagatore.
  In  esito  allo  svolgimento  dei  suddetti controlli, i competenti
servizi  dell'Area  coordinamento  e  dell'Area  controlli comunicano
all'Ufficio vino e aiuti comunitari i risultati ottenuti.
  Al  fine  di  poter  procedere  al pagamento dell'aiuto nei termini
previsti  dal regolamento comunitario i suddetti risultati definitivi
vengono  trasmessi all'Ufficio vino e aiuti comunitari prodotti entro
la fine di aprile 2006.
  Controlli con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza.
  Il   controllo   delle   domande  di  aiuto  con  le  dichiarazioni
vitivinicole  di giacenza consiste nella verifica che il quantitativo
richiesto   nella  domanda  d'aiuto  risulti  congruente  con  quello
dichiarato    nella   sezione   C,   riquadro   «Produzione»,   della
dichiarazione  di  giacenza.  Tali  controlli  non vengono applicati,
qualora   il   produttore   comunichi  l'interruzione  del  contratto
precedentemente alla data del 31 luglio 2006.
                      9. Pagamento dell'aiuto.
  Ai  fini  del  pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono
far  pervenire  all'AGEA,  in  unica  soluzione e nei quindici giorni
successivi    alla    chiusura   del   magazzinaggio,   la   seguente
documentazione:
    1)  attestato  assolvimento obblighi di cui agli articoli 27 e 28
del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2004/2005;
    2)  certificato  di  iscrizione al Registro delle imprese, da cui
risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti
e  che  non  e'  sottoposta  a dichiarazione di fallimento o ad altre
procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art.
10,   legge  n.  575/1965;  in  alternativa  dovra'  essere  prodotta
autocertificazione  ai sensi della legge n. 445/2000, redatta secondo
il  modello  di  cui  all'allegato  B,  corredata  da copia integrale
(fronte retro) di un documento di identita' in corso di validita';
    3)  Per le domande di aiuto complessivamente di importo superiore
a Euro 154.937,07 e' necessario acquisire la certificazione antimafia
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252.  Tale  certificazione  puo'  essere  richiesta  direttamente dal
produttore   interessato,  alla  Prefettura  competente,  che  dovra'
inviarne copia alla scrivente Agenzia.
  Si  richiama  l'attenzione  dei  produttori  sull'esigenza  che  il
predetto   termine   venga  scrupolosamente  rispettato,  atteso  che
l'acquisizione  della  documentazione  sopra  richiamata  costituisce
presupposto essenziale per l'erogazione dell'aiuto.
                10. Pagamento anticipato su cauzione.
  Ai  sensi dell'art. 38 del regolamento CE n. 1623/2000 i produttori
possono   chiedere   il   pagamento   anticipato  dell'aiuto,  previa
costituzione   di   una   cauzione   conforme  al  modello  riportato
nell'allegato   A,  in  duplice  copia,  pari  al  120%  dell'importo
richiesto.
  Il   pagamento   verra'   effettuato   entro  tre  (3)  mesi  dalla
presentazione  della  cauzione  stessa  e dei documenti indicati alla
lettera C e, se del caso, alla lettera D.
  La  cauzione  sara'  svincolata  successivamente  alla scadenza del
periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli
obblighi da parte del produttore.
                          11. Informazioni.
  Al  fine  di  poter  corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai
quesiti  posti  ai  produttori  interessati da problematiche relative
alle  istanze  presentate,  si  fa  presente  che  eventuali  quesiti
potranno  essere  rivolti  esclusivamente  al  numero  di  fax  Agea:
06/4453940.
  A  tutela  della riservatezza, non verranno fornite informazioni in
via telefonica sullo stato delle pratiche.
  Si  invitano  gli  Enti  e le Organizzazioni in indirizzo a dare la
massima  divulgazione  alla  presente  circolare,  in  modo  che  gli
Organismi  e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e
correttamente della misura in questione.
    Roma, 21 dicembre 2005
                                               Il Titolare: Gulinelli