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Il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato sulla
Gazzetta della Repubblica Italiana n.49 del 28.02.2006,
il decreto 14.02.2006 relativo ai criteri, condizioni e modalità di
prestazioni delle garanzie di cui all’articolo 17, commi 2,3 e 4 de
Decreto Legislativo 29.03.2004, n.102 e all’articolo 1, comma 512,
della
Legge 30.12.2004, n.311.
Il
decreto è così articolato:
1.
Definizioni, individua il Garante nell’Istituto di servizi per
il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) o la sua Società (art.17, comma
5 –ter , D.L.29.03.2004, n.102) e gli imprenditori agricoli ai sensi
dell’art.2135 c.c.;
2.
Le finalità elenca le funzioni del garante nel caso di
ripianamento della perdita dimostrata dalla banca;
3.
Le commissioni di garanzia. La contribuzione è obbligatoria e
viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni assistibili
dal garante;
4.
Segnalazioni al Garante da parte delle banche;
5.
Richieste di rimborso e garanzia primaria;
6.
Escussione della garanzia primaria e della garanzia sussidiaria;
7.
Cause di in operatività e decadenza della garanzia sussidiaria;
8.
Garanzie collaterali;
9.
Somme di importo contenuto;
10.
Istruzioni applicative;
11.
Rapporti con la pubblica amministrazione;
12.
Disposizioni finali.
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