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Il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato sulla
Gazzetta della Repubblica Italiana n.37 del 14.02.2006,
il
decreto 08.02.2006 relativo alle disposizioni sulle caratteristiche , la fabbricazione, la distribuzione, l’uso ed il
controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i
vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
Il
Decreto è così articolato:
Obbligo dell’uso della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato
per i vini D.O.C.G., per le confezioni di capacità non superiore a 5
litri;
Caratteristiche della fascetta, è stampata dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A.;
Applicazione della fascetta;
Scorte di fascette;
Gestione delle fascette. Entro il 01 Marzo di ciascun anno, la Camera di
Commercio , Industria , Artigianato ed Agricoltura competente per
territorio, previa consultazione dei Consorzi di Tutela ecc(Legge n.164/1992);
Distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici;
Rendicontazione delle Camere di Commercio o dei Consorzi di Tutela e
adempimenti delle ditte imbottigliatrici;
Norme transitorie – Termini di applicazione.
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