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Il Governo Nazionale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n° 263 del 11.11. 2005,
la Legge 11.11.2005 n.231
inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto –legge
09.09.2005, n.182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli
organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali
dei prezzi nelle filiere agroalimentari, ed il testo coordinato del
Decreto-Legge 09.09.2005, n.182.
Gli
aiuti de minimis sono erogati dall’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura(AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo di 109
milioni di Euro per l’anno 2005, di cui 69 milioni di Euro destinati per
le produzioni 2004 e 40 milioni di Euro per i produttori di uva da vino.
Sono
previsti:
a)
3.000 € per imprenditore agricolo con superfici pari o superiori
a 6 Ha, o pari o superiori a 15 UBA;
b)
2.000 € per imprenditore agricolo con superfici pari o superiori
a 3 Ha. o pari o superiori a 7,5 UBA;
c)
1.000 € per imprenditore agricolo con superfici pari o superiori
a 0,3 Ha. O pari o superiori a 3 UBA.
L’AGEA
provvede ad emanare le disposizioni per l’attuazione degli interventi
previsti entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
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