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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.238 del 12.10.2005, il
Decreto 21.07.2005 relativo all’attuazione dell’articolo 8 , comma 1,
del Decreto legislativo 29.03.2004, n.102, concernente la determinazione
della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende
colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.
A
decorrere dal 09.05.2004 per le imprese agricole, cooperative di
raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute, è concesso
a domanda , l’esonero parziale del pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti , in
scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato
l’evento calamitoso (Decreto Legislativo n.102 del 29.03.2004).
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