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Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha
pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del
23.09.2005, il Decreto 13.09.2005 inerente la dichiarazione
dell’esistenza del carattere eccezionale delle gelate verificatesi nella
Provincia di Agrigento.
Con questo decreto il Ministero accoglie la richiesta di
declaratoria della Regione Siciliana relativamente ai territori dei
Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonici,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi,
Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Sciacca,
Villafranca Sicula, della Provincia di Agrigento, colpite dalle gelate
dal 25.01.2005 al 09.03.2005 - (Provvidenze art. 5, comma 2, lett. a),
b), c),d) , decreto legislativo n. 102/2004).
Le aziende agricole danneggiate possono usufruire dei
seguenti interventi articolati e specifici per territorio :contributi in
conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della
produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
a)
prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio
dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno
successivo da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20% del tasso di
riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in zone svantaggiate;
2) 35%
del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito
sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12
mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
b)
proroga delle operazioni di credito agrario, per una sola volta e non
più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia,
le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio
e di miglioramento e di ordinario effettuate dalle imprese.
Le
rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi
etc.(art. 7 );
c)
esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali propri e per i lavori dipendenti, in scadenza nei dodici
mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento etc. (art.
8).
L’erogazione
degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione
della Commissione delle Comunità Europee, alla quale sono state
notificate le informazioni meteorologiche.
Le
domande debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni
dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria delle zone
interessate.
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