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Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato
sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del
03/03/2005, il Decreto 18/02/2005 inerente la dichiarazione
dell’esistenza del carattere eccezionale delle trombe d’aria
verificatesi nella Provincia di Ragusa.
Con questo decreto il Ministero accoglie la richiesta di
declaratoria della Regione Siciliana relativamente ai territori dei
Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Ragusa, Santa Croce
di Camerina, Scicli, Vittoria, della Provincia di Ragusa, colpite dalle
trombe d’aria del 03 e del 12.11.2004 - (Provvidenze art. 5, comma 2,
lett. a), b), c),d) e comma 3, decreto legislativo n. 102/2004).
Le
aziende agricole danneggiate possono usufruire dei seguenti interventi
articolati e specifici per territorio :
a)
contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato
sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio
precedente;
b)
prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di
esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno
successivo da erogare al seguente tasso agevolato:
-
20% del tasso di
riferimento
per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende
ricadenti in zone svantaggiate;
-
35% del tasso di
riferimento
per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende
ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le
rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi
all’evento inerenti all’impresa agricola;
c)
proroga delle operazioni di credito agrario, per una sola volta e non
più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia,
le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio
e di miglioramento e di ordinario effettuate dalle imprese.
Le
rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi
etc.(art. 7 );
d)
esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali propri e per i lavori dipendenti, in scadenza nei dodici
mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento etc. (art.
8).
In
casi di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono
essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino
al 100% dei costi effettivi ( comma 3 art. 5 ).
L’erogazione degli
aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della
Commissione delle Comunità Europee, alla quale sono state notificate le
informazioni meteorologiche.
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Le domande
debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di competenza entro il termine perentorio di 45
giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria delle
zone interessate. |
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