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Il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 273 del 23.11.2005, il Decreto 10.11.2005
inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale
delle gelate verificatesi nella Provincia di Catania. Con questo
decreto il Ministero accoglie la richiesta di declaratoria della Regione
Siciliana relativamente ai territori dei Comuni di:
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Aci Bonaccorsi |
Catania |
Mineo |
San Michele di Ganzaria |
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Aci Castello |
Fiumefreddo di Sicilia |
Mirabella Imbaccari |
San Pietro Clarenza |
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Aci Catena, |
Giarre |
Misterbianco |
Sant’Agata Li Battiati |
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Aci Sant’Antonio |
Grammichele |
Motta Sant’Anastasia |
Santa Maria di Licodia |
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Acireale |
Gravina di Catania |
Palagonia |
Santa Venerina |
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Adrano |
Licodia Eubea |
Paternò |
Scordia |
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Belpasso |
Linguaglossa |
Piedimonte Etneo |
Trecastagni |
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Biancavilla |
Maletto |
Raddusa |
Tremestieri
Etneo |
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Bronte |
Maniace |
Ragalna |
Valverde |
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Calatabiano |
Mascali, |
Ramacca |
Viagrande |
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Caltagirone |
Mascali |
Randazzo |
Vizzini |
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Camporotondo Etneo |
Mascalucia |
Riposto |
Zafferana Etnea |
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Camporotondo Etneo |
Mazzarone |
San Cono |
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Castel di Iudica |
Militello in Val di Catania |
San Giovanni La Punta |
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Castiglione di Sicilia |
Milo |
San Gregorio di Catania |
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della Provincia di Catania, colpiti
dalle gelate dal 10.01.2005 al 10.03.2005 - (Provvidenze art. 5, comma
2, lett. a), b), c),d) .
Le aziende agricole danneggiate possono usufruire dei
seguenti interventi articolati e specifici per territorio :
-
contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla
base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio
precedente;
-
prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio
dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno
successivo da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20%
del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
2) 35%
del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito
sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12
mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
proroga
delle operazioni di credito agrario, per una sola volta e non più di 24
mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le
scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e
di miglioramento e di ordinario effettuate dalle imprese.
Le rate
prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi etc.(art.
7 );
esonero
parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
propri e per i lavori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi
alla data in cui si è verificato l’evento etc. (art. 8).
L’erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata
alla decisione della Commissione delle Comunità Europee, alla quale sono
state notificate le informazioni meteorologiche.
Le
domande debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni
dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria delle zone
interessate. |