|
|
|
|
tutti gli inviti/bandi aperti, ordinati per data
scadenza
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Finanziamenti Unione Europea,
programmi |
|
|
MARCO POLO
II
Programma
per migliorare le prestazioni ambientali nel sistema di trasporto merci. |
|
| |
programmi |
|
|
RIFERIMENTO NORMATIVO |
Regolamento
(CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla
concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le
prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (1) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea serie L 328 del 24/11/2006
22/06/2007 - Invito a
presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azioni autostrade
del mare, azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni
comuni di appprendimento. Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 71
del 28 marzo 2007 e rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea serie C 74 del 31 marzo 2007 |
|
VALIDITA' |
2007 - 2103 |
|
SETTORE |
Ambiente, Trasporti |
|
OBIETTIVI |
Il programma Marco Polo II è volto a ridurre la
congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del
sistema di trasporto e a potenziare il trasporto intermodale,
contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficace e
sostenibile che dia valore aggiunto all’Unione europea, senza
conseguenze negative per la coesione economica, sociale o
territoriale. Il programma ha durata di 7 anni e la sua finalità è
il trasferimento, entro la fine del programma, di una parte
sostanziale del previsto aumento aggregato annuo del traffico merci
internazionale su strada, misurato in tonnellate/chilometro, verso
il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e
per vie d’acqua
interne o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i
percorsi stradali sono i più brevi possibili. |
|
AZIONI |

Il programma si
applica ad azioni:
a) che riguardano il territorio di almeno due Stati membri;
o
b) che riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello
di un paese terzo vicino.
2. Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese
terzo, i costi generati nel territorio di tale paese non sono
finanziati dal programma, tranne che nei seguenti due casi:
Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati
all’adesione all’Unione europea. Detta partecipazione è disciplinata
dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali
paesi e in base alle regole stabilite dalla decisione del Consiglio
di associazione per ciascun paese interessato.
Il programma è aperto inoltre alla partecipazione dei paesi dell’EFTA
e del SEE e dei paesi terzi vicini, sulla base di stanziamenti
supplementari e secondo procedure da concordare con tali paesi.
Azioni ammissibili e condizioni di
finanziamento
Possono essere finanziate dal programma le seguenti azioni:
a) azioni catalizzatrici, con specifico riferimento a quelle volte a
migliorare le sinergie nei settori ferroviario, delle vie d’acqua
interne e del trasporto marittimo a corto raggio, comprese le
autostrade del mare, mediante un miglior utilizzo delle
infrastrutture esistenti;
b) azioni per le autostrade del mare; all’interno dell’Unione
europea queste azioni utilizzano le reti transeuropee di cui alla
decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti;
c) le azioni di trasferimento fra modi;
d) azioni per la riduzione del traffico;
e) azioni comuni di apprendimento. |
|
BENEFICIARI - AREE |
Le azioni devono essere presentate da un
consorzio composto da due o più imprese stabilite in almeno due
diversi Stati membri o in almeno uno Stato membro e un paese terzo
vicino, o, nel caso di un collegamento di trasporto con un paese
terzo vicino, e in via eccezionale, da una impresa stabilita in uno
Stato membro. Le imprese stabilite al di fuori di uno dei paesi
partecipanti possono essere associate ai progetti, ma non possono in
alcun caso beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal
programma. |
|
BUDGET |
La dotazione finanziaria per l’esecuzione del
programma Marco Polo II, per il periodo tra il 1 gennaio 2007 e il
31 dicembre 2013, è pari a 450 000 000 euro |
|
SITO WEB PROGRAMMA |
The MARCO POLO II Programme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|