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Finanziamenti Unione Europea, programmi

ERASMUS MUNDUS

 
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DECISIONE ISTITUTIVA

GUUE L/345 del 31/12/2003:

Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008)

VALIDITA'

2004 - 2008
SETTORE Cultura- Istruzione
BENEFICIARI Persone Fisiche       Scuole          Universotà          Ricercatore
PAESI COINVOLTI
  • 25 Stati membri dell'UE,

  • Paesi candidati all'adesione (Bulgaria, Romania e Turchia),

  • Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),

  • Paesi terzi (tutti gli altri Paesi del mondo).

In particolare:

  • l'azione 1 è riservata ai Paesi UE, ai Paesi EFTA/SEE e ai Paesi candidati all'adesione,

  • mentre l'azione 2 è riservata ai Paesi terzi.

  • L'azione 4 è aperta, invece, a tutti i Paesi indicati.

BUDGET € 230.000.000,00
PARTECIPAZIONE Il programma è attuato attraverso inviti a presentare proposte di progetto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
CONTATTI

Commissione europea
Direzione Generale Istruzione e Cultura
B - 1049 Bruxelles

Punto Nazionale di Contatto Erasmus Mundus
CIMEA – Fondazione Rui
Viale ventuno aprile, 36 - 00162 Roma
Tel: 06 86321281  -  Fax: 06 86322845
info@erasmusmundus.it

Email correlate:
Responsabile
Responsabile punto di contatto nazionale

SITO WEB PROGRAMMA Erasmus Mundus
OBIETTIVI

1. L'obiettivo generale del programma è aumentare la qualità dell'istruzione superiore europea sostenendo la cooperazione con i paesi terzi, al fine di migliorare lo sviluppo delle risorse umane e di promuovere il dialogo e la comprensione fra i popoli e le culture.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

  1. promuovere un'offerta di qualità nel settore dell'istruzione superiore, che offra un valore aggiunto europeo chiaramente individuabile e che risulti attraente sia all'interno dell'Unione europea che al di fuori dei suoi confini;

  2. incoraggiare i laureati e gli studiosi altamente qualificati di tutto il mondo ad acquisire qualifiche e/o esperienze nell'Unione europea e metterli in condizioni di ottenerle;

  3. sviluppare una cooperazione più strutturata fra l'Unione europea e gli istituti dei paesi terzi e una maggiore mobilità dall'Unione europea verso l'esterno nel quadro dei programmi di studio europei;

  4. migliorare l'accessibilità e conferire maggiore profilo e visibilità all'istruzione superiore nell'Unione europea.

3. La Commissione persegue gli obiettivi del programma
nell'osservanza della politica generale della Comunità in materia di pari opportunità per uomini e donne. Essa garantisce anche che nessun gruppo di cittadini europei o dei paesi terzi sia escluso o svantaggiato.

AZIONI

1. Gli obiettivi del programma, come stabilito all'articolo 3,  sono perseguiti mediante queste azioni:

AZIONE 1 MASTER ERASMUS MUNDUS AZIONE 2: BORSE DI STUDIO AZIONE 3: PARTENARIATI con Istituti d'Istruzione Superiore dei Paesi Terzi AZIONE 4: AUMENTO DELL' ATTRATTIVA AZIONE 5: MISURE DI SOSTEGNO TECNICO

AZIONE 1 MASTER ERASMUS MUNDUS

1. La Comunità selezionerà i corsi postuniversitari europei che, ai fini del presente programma, saranno denominati «master Erasmus Mundus», selezionati in funzione della qualità dei corsi proposti e dell'accoglienza riservata agli  studenti, secondo quanto previsto nella sezione «Procedure di selezione» di cui al presente allegato.

2. Ai fini del presente programma, i master Erasmus Mundus:

  1. coinvolgono almeno tre istituti d'istruzione superiore di tre diversi Stati membri;
  2. realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due mesi;
  3. sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati  sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema;
  4. conducono al rilascio di titoli di studio comuni doppi o multipli riconosciuti o accreditati dagli Stati membri da  parte degli istituti partecipanti;
  5. riservano un minimo di posti per gli studenti dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel  quadro del programma e danno loro accoglienza;
  6. stabiliscono condizioni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di  genere e di parità di trattamento;
  7. rispettano le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e studiosi);
  8. istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi terzi  (servizi d'informazione, alloggio ecc.);
  9. fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in  cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai master dell'Unione europea, e, se del caso, la  preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

3. I master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con una procedura semplificata di  rinnovo annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento, periodo che potrebbe comprendere un anno di  attività preparatorie prima dello svolgimento del corso vero e proprio. Per tutta la durata del programma si cercherà  di avere una rappresentanza equilibrata dei vari campi di studio. La Comunità può sostenere finanziariamente i  master Erasmus Mundus e il finanziamento è vincolato alla procedura di rinnovo annuale.

AZIONE 2: BORSE DI STUDIO

1. La Comunità istituirà un unico sistema complessivo di borse di studio rivolto agli studenti laureati e agli studiosi  provenienti dai paesi terzi:

  1. La Comunità può fornire un sostegno finanziario agli studenti dei paesi terzi che sono stati ammessi, mediante  una procedura di gara, ai master Erasmus Mundus.
  2. La Comunità può sostenere finanziariamente gli studiosi dei paesi terzi che, nel quadro di master Erasmus  Mundus, svolgono tali incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico presso gli istituti partecipanti a tale  master.

2. Le borse di studio sono aperte agli studenti laureati e agli studiosi dei paesi terzi

3. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o studioso riceva un sostegno finanziario per lo  stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario.

AZIONE 3: PARTENARIATI CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

1. La Comunità può offrire un sostegno a rapporti strutturati fra i master Erasmus Mundus e gli istituti d'istruzione  superiore dei paesi terzi. Nel tener conto dei criteri generali di qualità, si dovrebbe anche prendere in considerazione  una distribuzione geografica varia tra gli istituti dei paesi terzi che partecipano al programma. I partenariati creeranno  il contesto in cui si inserirà la mobilità esterna degli studenti e degli studiosi dell'Unione europea partecipanti ai  master Erasmus Mundus.

2. I partenariati:


associano un master Erasmus Mundus e almeno un istituto d'istruzione superiore di un paese terzo,
sono sostenuti per periodi fino ad un massimo di tre anni,
creano il contesto in cui si inserirà la mobilità esterna degli studenti iscritti ai master Erasmus Mundus e dei loro  docenti; si rivolgono a studenti e studiosi cittadini dell'Unione europea o cittadini di paesi terzi che abbiano  soggiornato regolarmente nell'Unione europea per almeno tre anni (e per motivi diversi dallo studio) prima dell'inizio  della mobilità esterna,
garantiscono il riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso l'istituto ospitante (cioè quello non europeo).
 


3. Le attività nell'ambito dei progetti di partenariato possono anche comprendere:


incarichi d'insegnamento presso un istituto partner a sostegno della realizzazione del piano di studi previsto dal  progetto,

scambi di docenti, formatori, amministratori e altri specialisti interessati,

elaborazione e divulgazione di nuove metodologie nel campo dell'istruzione superiore, compresi l'uso delle tecnologie  dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento aperto e a distanza,

sviluppo di sistemi di cooperazione con gli istituti di istruzione superiore dei paesi terzi al fine di offrire un corso  nel paese in questione.

AZIONE 4: AUMENTO DELL'ATTRATTIVA

1. Con quest'azione la Comunità può sostenere le attività miranti a conferire maggior profilo e visibilità all'istruzione  europea, nonché a migliorarne l'accessibilità. La Comunità sosterrà anche attività complementari che contribuiscano  agli obiettivi del programma, comprese quelle connesse alla dimensione internazionale di garanzia della qualità, al  riconoscimento dei crediti, al riconoscimento delle qualifiche con i paesi terzi, allo sviluppo dei piani di studio e alla  mobilità.

2. Gli istituti ammissibili possono comprendere organizzazioni pubbliche o private attive nel settore dell'istruzione superiore  a livello nazionale o internazionale. Le attività saranno condotte nell'ambito di reti che collegano almeno tre  organizzazioni appartenenti a tre diversi Stati membri e potranno coinvolgere anche loro omologhi di paesi terzi.  Dette attività (ad esempio seminari, conferenze, gruppi di lavoro, sviluppo di strumenti TIC, produzione di materiale  destinato alla pubblicazione ecc.) potranno svolgersi negli Stati membri o in paesi terzi.

3. Le attività promozionali mirano a istituire nessi fra l'istruzione superiore e la ricerca, e a sfruttare, ogni qual volta sia  possibile, le potenziali sinergie.

4. Mediante tale azione la Comunità può sostenere reti tematiche internazionali atte ad affrontare tali temi.

5. La Comunità può sostenere, se opportuno, progetti pilota con i paesi terzi al fine di sviluppare ulteriormente la  cooperazione nel settore dell'istruzione superiore con i paesi in questione.

6. La Comunità sostiene un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un  master Erasmus Mundus.

AZIONE 5: MISURE DI SOSTEGNO TECNICO

Per l'esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere a esperti, a un'agenzia esecutiva, alle agenzie competenti  esistenti negli Stati membri e, se necessario, ad altre forme di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato  nel contesto della dotazione finanziaria globale de

 

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