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Finanziamenti Unione Europea, programmi

AENEAS
Assistenza ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo

 
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DECISIONE ISTITUTIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 491/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 marzo 2004 che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS)

RIFERIMENTO MORMATIVO

GUUE L 80/1 del 18/03/2004

VALIDITA'

2004 - 2008
SETTORE COOPERAZIONE
STRUTTURA Il programma dispone finanziamenti destinati ai Paesi terzi ed in particolare a quelli attivamente impegnati nella preparazione o nell’attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea. L’attuazione avverrà attraverso la predisposizione di programmi di lavoro annuali che definiscono priorità, azioni da sostenere, settori, di intervento e geografici, ecc…
OBIETTIVI Il programma si prefigge di promuovere la cooperazione
fra la comunità e i paesi terzi, contribuendo nei paesi terzi interessati, e in partenariato con essi, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) elaborazione della normativa in materia di immigrazione
legale, in particolare per quanto riguarda le regole di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, il trattamento equo dei residenti legali, l'integrazione e la non
discriminazione nonché le misure per lottare contro il razzismo e la xenofobia;
b) sviluppo della migrazione legale in base ad un'analisi della situazione demografica, economica e sociale dei paesi d'origine e dei paesi ospiti e della capacità ricettiva di questi ultimi, insieme alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vantaggi della migrazione legale e sulle conseguenze della migrazione clandestina;
c) sviluppo della normativa e delle prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, al fine di rispettare le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, di garantire il rispetto del principio del «non refoulement» e di migliorare la capacità dei paesi terzi interessati che ricevono richiedenti asilo e
profughi;
d) messa a punto nei paesi terzi interessati di una politica efficace e preventiva nella lotta contro la migrazione illegale,
fra cui la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e sviluppo di una legislazione in materia;
e) riammissione, nel pieno rispetto delle leggi, e reintegrazione durevole, nel paese terzo interessato, di persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio degli Stati membri o di persone la cui richiesta d'asilo avviata nell'Unione europea ha avuto esito negativo o che hanno ivi beneficiato di protezione internazionale.
AZIONI a) organizzazione di campagne informative, e prestazione di consulenza giuridica, sulle conseguenze dell'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani,il traffico di migranti, e il lavoro clandestino nell'Unione europea;
b) diffusione di informazioni e di consulenza giuridica sulle possibilità di lavorare legalmente nell'Unione europea, sia a breve che a lungo termine,e sulle procedure da seguire a tal fine;
c) messa a punto di attività volte a mantenere i legami tra le comunità locali del paese d'origine e gli emigranti legali e ad agevolare il contributo dei migranti allo sviluppo sociale ed economico delle comunità nei paesi d'origine, anche facilitando l'utilizzazione delle rimesse per investimenti produttivi e iniziative di sviluppo,nonché fornendo il sostegno ai programmi di microcredito;
d) agevolazione del dialogo e scambio di informazioni tra le istituzioni del paese terzo e i cittadini di tale paese che considerano la prospettiva di emigrare;
e) sostegno al potenziamento delle capacità in materia di elaborazione, attuazione e garanzia dell'efficacia della normativa nazionale e dei sistemi di gestione per quanto riguarda l'asilo, la migrazione e la lotta contro le attività criminali,ivi compresi il crimine organizzato e la corruzione,collegati all'immigrazione illegale, e sviluppo della formazione del personale che opera nei settori della migrazione e dell'asilo;
f) valutazione ed eventuale miglioramento del quadro istituzionale e amministrativo e delle capacità di effettuare i controlli di frontiera nonché miglioramento della gestione di tali controlli,anche tramite la cooperazione operativa;
g) potenziamento delle capacità in materia di sicurezza dei documenti di viaggio e dei visti, di condizioni di rilascio, di identificazione e di documentazione di migranti clandestini, inclusi i propri cittadini, e dell'individuazione di documenti e visti falsi;
h) introduzione di sistemi per la raccolta di dati; osservazione e analisi dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'Unione europea;
i) sviluppo di un dialogo regionale e subregionale nel settore dell'asilo e della migrazione, compresa la migrazione illegale;
j) assistenza ai paesi terzi interessati nella negoziazione dei loro accordi di riammissione con i rilevanti paesi;
k) sostegno al potenziamento delle capacità nei paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità di protezione nei riguardi dei richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento;
l) sostegno al reinserimento socioeconomico mirato delle persone rimpatriate nei loro paesi d'origine, compresi la formazione e lo sviluppo di capacità intesi a facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Le azioni potranno essere realizzate attraverso i seguenti tipi di attività:

1) Attività preparatorie: studi di fattibilità, scambio di know-how tecnico ed esperienze tra Stati membri, paesi terzi, organizzazioni ed enti europei e organizzazioni internazionali, e studi generali riguardanti l'azione della Comunità nel campo di applicazione del presente regolamento.
2) Messa in atto di progetti:
- assistenza tecnica, per contribuire ad attuare le azioni;
- formazione e altri servizi;
- acquisto e/o prestazione di prodotti, attrezzature, forniture e investimenti necessari per attuare le azioni (eccezionalmente, l'acquisto o l'affitto di locali).
3) Misure di monitoraggio e valutazione delle azioni, e revisione dei conti
4) Attività di divulgazione e sensibilizzazione
5) Azioni volte a valutare la messa in atto di tali operazioni.
BENEFICIARI

Enti locali
Enti regionali
Agenzie di sviluppo
ONG
Organizzazioni internazionali

AREE Paesi UE e tutti i Paesi del mondo.
BUDGET
La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo dal 1gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 è fissata a 250 milioni di EUR, di cui 120 milioni per il periodo fino al 31 dicembre 2006 e 130.000.000 per il biennio 2007-2008

 
CONTRIBUTO I contributi non supereranno l’80% dei costi di progetto.
PARTECIPAZIONE Il programma dispone finanziamenti destinati ai Paesi terzi ed in particolare a quelli attivamente impegnati nella preparazione o nell’attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.
L’attuazione avverrà attraverso la predisposizione di programmi di lavoro annuali che definiscono priorità, azioni da sostenere, settori, di intervento e geografici, ecc…
CONTATTI Commissione europea
Direzione Generale Giustizia e Affari Interni
Rue de la Loi, 200
B - 1049 Bruxelles
SITO WEB PROGRAMMA Euripean Initiative for Democracy and Human Rights
 

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